Il vigente articolo 11, comma 4, lett. b) della Legge regionale n. 32 (recentemente modificato) dispone che: “Le amministrazioni provinciali ed i comuni possono interdire previo parere vincolante della Regione il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale”. Da tali interdizioni sono esclusi i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati al prelievo venatorio della specie cinghiale, limitatamente ai giorni durante i quali si esercitano tali attività. In merito alle modalità di applicazione di tale disposizione, i soggetti autorizzati all’attività venatoria alla specie cinghiale, dovranno esporre sul cruscotto dell’auto la fotocopia del tesserino venatorio in corso di validità con il numero di attribuzione visibile dall’esterno, allo scopo di permettere le opportune verifiche da parte del personale addetto alla vigilanza.