La Regione Piemonte ha reso noto che parmane valido quanto comunicato con la nota del 9 dicembre 2020, in quanto applicabile al territorio del Piemonte secondo l’art.2 del Dpcm del 14 gennaio 2021: “Si considera come stato di necessità, al fine di limitare i danni alle colture nonché mitigare il potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per conseguire l’equilibrio faunistico venatorio, lo svolgimento dell’attività venatoria al di fuori del Comune di residenza/abitazione ed all’interno dell’Ambito Territoriale di Caccia o Comprensorio Alpino di residenza venatoria (ATC o CA in cui si è ritirato il tesserino venatorio) o dell’Azienda faunistica Venatoria o Agrituristico venatoria di appartenenza per le specie cinghiale, capriolo, cervo, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, volpe e minilepre”.
La Regione Piemonte ha diffuso la seguente nota: “resta valido quanto comunicato con la nota del 9 dicembre 2020, in quanto applicabile al territorio del Piemonte secondo l’art. 2 del Dpcm del 14 gennaio 2021. Si considera come stato di necessità, al fine di limitare i danni alle colture nonché mitigare il potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per conseguire l’equilibrio faunistico venatorio, lo svolgimento dell’attività venatoria al di fuori del Comune di residenza/abitazione ed all’interno dell’Ambito Territoriale di Caccia o Comprensorio Alpino di residenza venatoria (ATC o CA in cui si è ritirato il tesserino venatorio) o dell’Azienda faunistica Venatoria o Agrituristico venatoria di appartenenza per le specie cinghiale, capriolo, cervo, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, volpe e minilepre”.
Ovviamente, questa attività deve essere esercitata nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione (mantenimento della distanza di sicurezza e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale) sia durante l’espletamento della stessa sia durante il tragitto per e dai luoghi in cui essa si svolge.